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title: "Valutazione del rischio da campi elettromagnetici"
source: https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-campi-elettromagnetici
publisher: O2HP S.r.l.
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date_modified: 2026-09-14
language: it
license: CC-BY-4.0
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# Valutazione del rischio da campi elettromagnetici

La valutazione del rischio da campi elettromagnetici è obbligatoria ex art. 209 del D.Lgs. 81/2008, come sostituito dal D.Lgs. 159/2016. Copre la banda 0 Hz – 300 GHz e confronta l'esposizione con i Livelli di Azione e i Valori Limite di Esposizione.

## Definizione

La valutazione del rischio da campi elettromagnetici è l'analisi dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, condotta confrontando i valori misurati o calcolati con i Livelli di Azione e i Valori Limite di Esposizione stabiliti dagli Allegati XXXVI del D.Lgs. 81/2008.

## Struttura della valutazione

La valutazione si articola in tre passaggi, nell’ordine:

- **Inventario delle sorgenti** — censimento delle apparecchiature che generano campi, con frequenza di lavoro, potenza, ciclo di utilizzo e distanza dell’operatore.

- **Giustificazione o misura** — per le sorgenti che rientrano nelle esclusioni documentate, la valutazione si chiude con motivazione tecnica; per le altre si procede a misura in campo con sonda isotropica nella banda pertinente.

- **Confronto e zonizzazione** — i valori sono confrontati con i Livelli di Azione; le aree in cui i LA sono superabili vengono delimitate, segnalate e regolamentate nell’accesso.

## Il punto che genera più contenzioso

La conformità di un’apparecchiatura alle direttive di prodotto (marcatura CE, compatibilità elettromagnetica) **non equivale** alla conformità dell’esposizione dei lavoratori. La direttiva di prodotto tutela il pubblico in condizioni d’uso ordinarie; il D.Lgs. 81/2008 tutela il lavoratore nelle condizioni reali di postazione, che possono comportare distanze dalla sorgente molto inferiori. Le due verifiche sono indipendenti e vanno entrambe documentate.

## Cosa consegna O2HP

Relazione di valutazione con inventario delle sorgenti, esiti di misura o giustificazione tecnica per ciascuna, planimetrie di zonizzazione, elenco dei lavoratori a rischio particolare con le relative prescrizioni, e programma di misure tecniche e organizzative.

## Dati di riferimento

**Valori di azione e valori limite**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Banda di frequenza considerata | 0 Hz – 300 GHz | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo IV |
| VLE — effetti sanitari | Allegato XXXVI, Parte II e III | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo IV |
| VLE — effetti sensoriali | Allegato XXXVI, Parte II e III | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo IV |
| Livelli di Azione (LA) inferiori e superiori | Allegato XXXVI, Parte II e III | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo IV |

## Domande frequenti

### Chi sono i lavoratori a rischio particolare per i campi elettromagnetici?

L'art. 209 impone di prestare particolare attenzione ai portatori di dispositivi medici impiantati attivi e passivi — pacemaker, defibrillatori, pompe di infusione, protesi metalliche — ai portatori di dispositivi medici sul corpo e alle lavoratrici in stato di gravidanza. Per questi soggetti i Livelli di Azione non sono sufficienti: occorre una valutazione specifica riferita alle indicazioni del fabbricante del dispositivo.

### Basta misurare per dimostrare la conformità ai VLE?

No, e la distinzione è sostanziale. I VLE sono grandezze interne al corpo umano (campo elettrico indotto, SAR, densità di potenza assorbita) e non sono misurabili con strumentazione da campo. La misura restituisce grandezze esterne confrontabili con i Livelli di Azione: se i LA sono rispettati, il rispetto dei VLE è presunto. Se i LA sono superati, occorre una valutazione dosimetrica o computazionale dedicata.

### Quali attività richiedono quasi sempre una valutazione CEM strumentale?

Saldatura a resistenza e ad arco, riscaldamento a induzione, elettrolisi industriale, magnetoterapia e risonanza magnetica in ambito sanitario, impianti di telecomunicazione e radar, forni ad arco, sigillatrici a radiofrequenza. Nelle attività d'ufficio e in presenza di sole apparecchiature conformi alle direttive di prodotto, la giustificazione documentale è normalmente sufficiente ai sensi dell'art. 209 comma 4.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008** — Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo IV** — D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici (artt. 206–212) — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **D.Lgs. 159/2016** — Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 — Attuazione della direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-01;159>
- **Direttiva 2013/35/UE** — Direttiva 2013/35/UE — Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0035>

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-campi-elettromagnetici. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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