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title: "Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)"
source: https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-dei-rischi-dvr
publisher: O2HP S.r.l.
publisher_url: https://www.o2hp.it
date_modified: 2026-09-21
language: it
license: CC-BY-4.0
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# Valutazione dei rischi e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008. Considera tutti i rischi, ha data certa e va rielaborato entro 30 giorni da modifiche significative, infortuni rilevanti o esiti sanitari.

## Definizione

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento, redatto dal datore di lavoro in collaborazione con RSPP e medico competente e previa consultazione del RLS, che descrive tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda, i criteri di valutazione adottati, le misure di prevenzione attuate e il programma di miglioramento nel tempo.

## Come è costruito un DVR O2HP

Il DVR non è un modello da compilare: è la fotografia dell’azienda reale. O2HP lo costruisce su tre livelli collegati, in modo che ogni rischio sia rintracciabile dove nasce e su chi ricade.

- **Reparti** — una scheda per ogni area produttiva o ufficio, con i pericoli dei luoghi, delle macchine e dei processi.

- **Mansioni** — una scheda per ogni profilo professionale, che somma i rischi dei reparti frequentati, i tempi di esposizione, i DPI e il protocollo di sorveglianza sanitaria.

- **Aree omogenee** — schede per le zone con pericoli propri, come ricarica dei carrelli, depositi di vernici o gasolio, piattaforme rifiuti, impianti di trattamento acque.

A questi livelli si collegano le **valutazioni specifiche**, ciascuna con il proprio metodo e il proprio documento: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, illuminazione, luoghi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, ergonomia e movimenti ripetitivi, videoterminali, rischio chimico, cancerogeni, amianto, rischio biologico, atmosfere esplosive, spazi confinati, macchine e attrezzature, attrezzature a pressione, rischio elettrico, fulminazione, incendio, rischio sismico e stress lavoro-correlato.

## Metodo

- Sopralluogo e interviste ai preposti, analisi dei cicli di lavoro e dei documenti esistenti.

- Stima del rischio come combinazione di probabilità e magnitudo del danno, con criteri dichiarati nel documento.

- Riunioni di verifica con datore di lavoro, RSPP, medico competente e RLS, con verbale.

- Piano di miglioramento con priorità, responsabili e scadenze, pronto per essere monitorato.

L’approccio è lo stesso per una piccola impresa e per uno stabilimento con centinaia di addetti: cambia il numero di schede, non la logica.

## Dati di riferimento

**Termini e soglie previsti dalla legge**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
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| Rielaborazione del DVR dopo modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria | 30 | giorni | D.Lgs. 81/2008 |
| Redazione del DVR per una nuova impresa | 90 | giorni dall'inizio dell'attività | D.Lgs. 81/2008 |
| Possibilità di usare le procedure standardizzate | fino a 50 | lavoratori | D.Lgs. 81/2008 |

## Domande frequenti

### Chi deve redigere il DVR?

La valutazione dei rischi e la redazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro li svolge in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, dove nominato, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Un consulente esterno supporta il lavoro tecnico, ma la firma e la responsabilità restano del datore di lavoro.

### Ogni quanto va aggiornato il DVR?

Il D.Lgs. 81/2008 non fissa una scadenza fissa per il DVR nel suo complesso: il documento va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione del lavoro, dopo infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità. Alcune valutazioni specifiche hanno invece una periodicità propria, per esempio quella degli agenti fisici, da ripetere almeno ogni quattro anni.

### Cosa succede se il DVR manca o è incompleto?

L'omessa valutazione dei rischi e la mancata redazione del DVR sono sanzionate penalmente in capo al datore di lavoro dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008. Anche un DVR generico, che non tiene conto delle mansioni e dei luoghi reali o non riporta le valutazioni specifiche previste dalla legge, può essere contestato in sede ispettiva o dopo un infortunio.

### Il DVR deve includere le valutazioni specifiche come rumore o rischio chimico?

Sì. L'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 impone di valutare tutti i rischi, compresi quelli disciplinati dai titoli specifici del decreto: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti chimici, cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e stress lavoro-correlato. Le relazioni specifiche diventano allegati del DVR.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008** — Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-dei-rischi-dvr. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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