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title: "Valutazione del rischio amianto e censimento dei materiali"
source: https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-amianto
publisher: O2HP S.r.l.
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date_modified: 2026-09-16
language: it
license: CC-BY-4.0
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# Valutazione del rischio amianto e censimento dei materiali

La valutazione del rischio amianto è obbligatoria prima di demolizioni, manutenzioni e lavori che possono interessare materiali contenenti amianto, ai sensi degli artt. 248 e 249 del D.Lgs. 81/2008. Dal 24 gennaio 2026 il valore limite di esposizione è 0,01 fibre per cm³ su 8 ore, fissato dal D.Lgs. 213/2025.

## Definizione

La valutazione del rischio amianto è l'individuazione dei materiali contenenti amianto presenti in edifici, impianti e mezzi, la stima del loro stato di conservazione e della probabilità di rilascio di fibre, e la definizione delle misure per evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori.

## Come si svolge

- **Raccolta documentale**: anno di costruzione, interventi precedenti, informazioni del proprietario.

- **Sopralluogo** su coperture, pavimentazioni, coibentazioni, guarnizioni, canne fumarie, quadri elettrici e impianti.

- **Campionamento** dei materiali sospetti, affidato a laboratorio qualificato, quando l’esame visivo non basta.

- **Valutazione** dello stato dei materiali secondo i criteri del D.M. 6 settembre 1994 e dell’esposizione possibile per le mansioni che vi operano vicino.

- **Misure**: programma di controllo, istruzioni per le manutenzioni, eventuale bonifica con impresa abilitata.

## Perché conviene prima dei lavori

Trovare l’amianto a cantiere avviato significa fermare il lavoro, notificare e riorganizzare. Un censimento fatto prima permette di programmare tempi e costi e di informare correttamente le imprese esecutrici nel DUVRI o nel piano di sicurezza.

## Dati di riferimento

**Valori e termini di riferimento**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Valore limite di esposizione all'amianto | 0,01 | fibre/cm³ | D.Lgs. 213/2025 |
| Invio del piano di lavoro all'organo di vigilanza prima di demolizioni o rimozioni | 30 | giorni prima dell'inizio | D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III |

## Domande frequenti

### Quando va cercato l'amianto prima di un lavoro?

L'art. 248 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali contenenti amianto prima di lavori di demolizione o di manutenzione, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali. Se il dubbio rimane, si applicano le misure previste per la presenza di amianto.

### Cosa ha cambiato il D.Lgs. 213/2025?

Il D.Lgs. 213/2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, ha recepito la direttiva (UE) 2023/2668: ha ridotto il valore limite di esposizione a 0,01 fibre per cm³ su 8 ore, ha rafforzato l'individuazione preliminare dei materiali e la formazione dei lavoratori e ha previsto il passaggio alla microscopia elettronica per il conteggio delle fibre.

### La valutazione del rischio amianto comprende la bonifica?

No. La valutazione individua i materiali, ne stima lo stato e indica le misure: controllo periodico, manutenzione, incapsulamento o rimozione. La rimozione e lo smaltimento sono eseguiti da imprese abilitate, sulla base di un piano di lavoro notificato all'organo di vigilanza.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III** — D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto (artt. 246–261) — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **D.Lgs. 213/2025** — Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 — Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori dall’amianto — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-31;213>
- **Direttiva (UE) 2023/2668** — Direttiva (UE) 2023/2668 — Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L2668>
- **L. 257/1992** — Legge 27 marzo 1992, n. 257 — Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-03-27;257>
- **D.M. 06/09/1994** — Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 — Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-amianto. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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