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title: "Valutazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro"
source: https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-biologico
publisher: O2HP S.r.l.
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date_modified: 2026-09-16
language: it
license: CC-BY-4.0
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# Valutazione del rischio biologico negli ambienti di lavoro

La valutazione del rischio biologico è obbligatoria (art. 271 del D.Lgs. 81/2008) sia per l'uso deliberato di agenti biologici sia per l'esposizione potenziale, come in agricoltura, sanità, gestione dei rifiuti e depurazione delle acque. Gli agenti sono classificati in quattro gruppi di rischio crescente.

## Definizione

La valutazione del rischio biologico è l'analisi dei microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti a cui i lavoratori possono essere esposti, della loro classificazione nei gruppi di rischio dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008, delle vie e delle frequenze di esposizione, con la definizione delle misure di contenimento, igieniche e sanitarie.

## Come si svolge

- **Analisi del ciclo di lavoro** per individuare le fonti: rifiuti, reflui, animali, materiali biologici, impianti idrici e aeraulici, contatto con il pubblico.

- **Identificazione degli agenti** e del loro gruppo di rischio secondo l’Allegato XLVI.

- **Stima dell’esposizione** per mansione: vie di ingresso (inalazione, contatto, ingestione, puntura), frequenza e durata.

- **Misure**: tecniche e organizzative, igieniche, DPI, formazione e sorveglianza sanitaria.

## Settori in cui interveniamo

Gestione e trattamento dei rifiuti, impianti di depurazione, industria agroalimentare, cantieri su reti fognarie e manutenzioni di impianti.

## Dati di riferimento

**Classificazione degli agenti biologici (art. 268)**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo 1 | 1 | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo X |
| Gruppo 2 | 2 | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo X |
| Gruppo 3 | 3 | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo X |
| Gruppo 4 | 4 | — | D.Lgs. 81/2008 Titolo X |
| Comunicazione all'organo di vigilanza per l'uso deliberato di agenti dei gruppi 2 e 3 | 30 | giorni prima dell'inizio | D.Lgs. 81/2008 Titolo X |

## Domande frequenti

### Il rischio biologico riguarda anche chi non lavora in laboratorio?

Sì. L'Allegato XLIV del D.Lgs. 81/2008 elenca attività con esposizione potenziale non deliberata: agricoltura e allevamento, industria alimentare, servizi sanitari e veterinari, laboratori, impianti di smaltimento e raccolta dei rifiuti, impianti di depurazione delle acque di scarico. In queste attività la valutazione è obbligatoria anche se nessun agente biologico viene usato di proposito.

### Quali misure derivano dalla valutazione?

La valutazione porta a misure tecniche, organizzative e procedurali: contenimento, ventilazione, procedure di pulizia e disinfezione, servizi igienici e spogliatoi separati, DPI adeguati, formazione specifica, sorveglianza sanitaria e, quando disponibili, vaccinazioni proposte dal medico competente.

### La legionella rientra nel rischio biologico?

Sì. La legionella è un agente biologico che può svilupparsi negli impianti idrici, nelle torri evaporative e negli impianti di climatizzazione. Negli ambienti di lavoro va considerata nella valutazione del rischio biologico, con un piano di controllo coerente con le linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008 Titolo X** — D.Lgs. 81/2008, Titolo X — Esposizione ad agenti biologici (artt. 266–286) — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-biologico. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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