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title: "Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi"
source: https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-chimico
publisher: O2HP S.r.l.
publisher_url: https://www.o2hp.it
date_modified: 2026-09-16
language: it
license: CC-BY-4.0
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# Valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi

La valutazione del rischio chimico è obbligatoria per chi usa o produce agenti chimici pericolosi (art. 223 del D.Lgs. 81/2008). Stabilisce se il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute oppure richiede misure specifiche, sorveglianza sanitaria e misure confrontate con i valori limite.

## Definizione

La valutazione del rischio chimico è l'analisi, per ogni agente chimico pericoloso presente, delle proprietà pericolose, delle quantità, delle modalità e dei tempi di esposizione dei lavoratori, conclusa con la classificazione del rischio prevista dall'art. 224 del D.Lgs. 81/2008 e, quando necessario, con misure ambientali confrontate con i valori limite di esposizione professionale.

## Come si svolge

- **Censimento** di tutti gli agenti chimici presenti, compresi quelli che si generano durante il lavoro (fumi di saldatura, polveri, vapori di processo).

- **Analisi delle schede di dati di sicurezza**: indicazioni di pericolo, valori limite, misure raccomandate.

- **Stima dell’esposizione** per mansione con un modello a indici riconosciuto, considerando quantità, frequenza, tipo di utilizzo e sistemi di controllo come l’aspirazione localizzata.

- **Misure ambientali**, dove servono, con campionamento personale e analisi in laboratorio; la conformità si verifica sui gruppi di esposizione similare secondo UNI EN 689.

- **Classificazione del rischio** e misure: sostituzione, ciclo chiuso, ventilazione, procedure, DPI, informazione e formazione.

## Collegamenti con altre valutazioni

Se tra gli agenti presenti ci sono sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, o se i vapori possono formare atmosfere esplosive, la valutazione chimica si estende alle valutazioni specifiche dedicate.

## Dati di riferimento

**Criteri di conformità ai valori limite (test preliminare)**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Con 3 campioni: tutti i risultati inferiori a | 0,10 | × VLEP | UNI EN 689 |
| Con 4 campioni: tutti i risultati inferiori a | 0,15 | × VLEP | UNI EN 689 |
| Con 5 campioni: tutti i risultati inferiori a | 0,20 | × VLEP | UNI EN 689 |
| Qualsiasi risultato superiore al valore limite | > 1 | × VLEP | D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo I |

## Domande frequenti

### Quando il rischio chimico può essere classificato basso e irrilevante?

L'art. 224, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 consente di concludere che il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute quando, per il tipo e la quantità dell'agente chimico e per le modalità e la frequenza di esposizione, le misure generali di prevenzione sono sufficienti. In quel caso non si applicano le misure specifiche, le disposizioni per incidenti ed emergenze e la sorveglianza sanitaria previste dagli articoli successivi.

### Servono sempre le misure ambientali?

No. La valutazione può basarsi su schede di dati di sicurezza, quantità, modalità d'uso e modelli di stima riconosciuti. Le misure ambientali diventano necessarie quando la stima non esclude un'esposizione significativa o quando esiste un valore limite di esposizione professionale da verificare: in quel caso il campionamento segue la strategia della norma UNI EN 689.

### Chi è sottoposto a sorveglianza sanitaria per il rischio chimico?

L'art. 229 del D.Lgs. 81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute, a meno che la valutazione non abbia concluso per un rischio irrilevante per la salute. La visita è eseguita dal medico competente prima dell'adibizione alla mansione e poi periodicamente.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008** — Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo I** — D.Lgs. 81/2008, Titolo IX, Capo I — Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici (artt. 221–232) — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **UNI EN 689** — UNI EN 689 — Esposizione nei luoghi di lavoro: misurazione dell’esposizione per inalazione agli agenti chimici. Strategia per la verifica della conformità con i valori limite di esposizione professionale

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-chimico. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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