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title: "Valutazione del rischio elettrico ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 81/2008"
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publisher: O2HP S.r.l.
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date_modified: 2026-09-21
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# Valutazione del rischio elettrico ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 81/2008

L'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare i rischi elettrici: contatti diretti e indiretti, incendi, archi elettrici, esplosioni, fulminazione, sovratensioni e altri guasti prevedibili. La valutazione esamina impianti, apparecchiature, lavori elettrici e verifiche periodiche.

## Definizione

La valutazione del rischio elettrico è l'analisi degli impianti, delle apparecchiature e delle attività lavorative che espongono i lavoratori a pericoli di origine elettrica, finalizzata a verificare la conformità alla regola dell'arte, l'organizzazione dei lavori elettrici e la regolarità di controlli e verifiche periodiche.

## Fattori di rischio dell'art. 80 e cosa si verifica

**Schema di analisi usato da O2HP per ciascun fattore elencato dall'art. 80, comma 1.**

| Fattore di rischio | Cosa si verifica |
| --- | --- |
| Contatti diretti | Integrità di involucri e barriere, gradi di protezione IP, quadri chiusi e accessibili solo a personale autorizzato, cavi e prolunghe |
| Contatti indiretti | Impianto di terra, collegamenti equipotenziali, coordinamento con interruttori differenziali, esito delle verifiche D.P.R. 462/2001 |
| Incendio, ustioni, arco elettrico | Sovraccarichi e cortocircuiti, stato dei quadri, compartimentazioni, DPI per l'arco elettrico nelle manovre |
| Esplosione | Coerenza delle apparecchiature con la classificazione delle zone ATEX |
| Fulminazione e sovratensioni | Esito della valutazione del rischio di fulminazione, impianto LPS e limitatori di sovratensione SPD |
| Lavori elettrici | Profili PES, PAV e PEI, procedure fuori tensione, sotto tensione e in prossimità, attrezzi isolati |

## Come si svolge

- **Raccolta documentale**: dichiarazioni di conformità o di rispondenza, schemi, denunce e verbali delle verifiche degli impianti di terra.

- **Sopralluogo** di cabine, quadri, linee e apparecchiature, reparto per reparto, con attenzione ad ambienti umidi, cantieri e luoghi con pericolo di esplosione.

- **Analisi delle attività**: lavori elettrici e non elettrici in prossimità di parti attive, manovre, manutenzioni, lavori presso linee aeree.

- **Classificazione dei rischi** per ciascun fattore dell’art. 80 e definizione delle misure.

- **Organizzazione**: designazione di PES e PAV, procedure di lavoro secondo CEI 11-27 e CEI EN 50110-1, scadenzario delle verifiche.

## Impianto, apparecchiature, persone

Il rischio elettrico non si esaurisce nell’impianto fisso. La valutazione considera anche le apparecchiature portatili, le prolunghe e gli avvolgicavo, i quadri di cantiere, le macchine con equipaggiamento elettrico e le persone che vi operano. La valutazione del rischio fulminazione completa l’analisi per fulmini e sovratensioni, la valutazione ATEX per le zone con atmosfere esplosive.

## Formazione collegata

O2HP eroga il corso per lavori elettrici PES e PAV secondo la norma CEI 11-27.

## Dati di riferimento

**Distanze, tensioni e periodicità di riferimento**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Distanza minima da parti attive non protette — Un ≤ 1 kV | 3 | m | D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III |
| Distanza minima — 1 kV < Un ≤ 30 kV | 3,5 | m | D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III |
| Distanza minima — 30 kV < Un ≤ 132 kV | 5 | m | D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III |
| Distanza minima — Un > 132 kV | 7 | m | D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III |
| Tensione di contatto limite convenzionale UL, ambienti ordinari | 50 | V c.a. | CEI 64-8 |
| Verifica periodica dell'impianto di terra — caso generale | 5 | anni | D.P.R. 462/2001 |
| Verifica periodica dell'impianto di terra — cantieri, locali ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio, luoghi con pericolo di esplosione | 2 | anni | D.P.R. 462/2001 |

## Domande frequenti

### La valutazione del rischio elettrico è obbligatoria?

Sì. L'art. 80 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare i rischi di natura elettrica e di adottare le misure tecniche e organizzative per eliminarli o ridurli al minimo. La valutazione va riportata nel DVR e aggiornata quando cambiano impianti, apparecchiature o lavorazioni, anche nelle aziende che non svolgono lavori elettrici.

### Basta la dichiarazione di conformità dell'impianto?

No. La dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008 attesta come l'impianto è stato realizzato, ma non dice nulla sul suo stato attuale, sulle apparecchiature collegate, sui lavori elettrici svolti dal personale o sul rispetto delle verifiche periodiche. La valutazione del rischio elettrico considera tutti questi aspetti nelle condizioni reali di esercizio.

### Ogni quanto va verificato l'impianto di messa a terra?

Il D.P.R. 462/2001 prevede la verifica periodica dell'impianto di terra ogni cinque anni nel caso generale e ogni due anni nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e nei luoghi con pericolo di esplosione. La verifica è a carico del datore di lavoro ed è eseguita dall'ASL/ARPA o da un organismo abilitato.

### Chi può eseguire lavori elettrici in azienda?

I lavori elettrici vanno affidati a personale qualificato secondo la norma CEI 11-27, che distingue la Persona Esperta (PES), la Persona Avvertita (PAV) e la persona idonea ai lavori sotto tensione (PEI). L'idoneità è attribuita per iscritto dal datore di lavoro sulla base di formazione, esperienza e caratteristiche personali. I lavori sotto tensione sono ammessi solo alle condizioni dell'art. 82 del D.Lgs. 81/2008.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo III** — D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche (artt. 80–87) — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **L. 186/1968** — Legge 1 marzo 1968, n. 186 — Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-01;186>
- **D.M. 37/2008** — D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 — Regolamento concernente le attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
- **D.P.R. 462/2001** — D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 — Regolamento per la denuncia e la verifica periodica di impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-22;462>
- **CEI 64-8** — Norma CEI 64-8 — Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
- **CEI 11-27** — Norma CEI 11-27 — Lavori su impianti elettrici
- **CEI EN 50110-1** — Norma CEI EN 50110-1 — Esercizio degli impianti elettrici

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-elettrico. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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