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title: "Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro"
source: https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-rumore
publisher: O2HP S.r.l.
publisher_url: https://www.o2hp.it
date_modified: 2026-09-14
language: it
license: CC-BY-4.0
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# Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro

La valutazione del rischio rumore è obbligatoria per ogni datore di lavoro i cui lavoratori possano essere esposti a rumore, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 81/2008. Si esegue misurando l'esposizione personale giornaliera LEX,8h e la pressione acustica di picco ppeak, e va aggiornata almeno ogni quattro anni.

## Definizione

La valutazione del rischio rumore è la determinazione tecnica dell'esposizione personale dei lavoratori al rumore, espressa come livello equivalente normalizzato a 8 ore (LEX,8h) e come pressione acustica di picco (ppeak), confrontata con i valori di azione e i valori limite fissati dall'art. 189 del D.Lgs. 81/2008.

## Quando è obbligatoria

L’obbligo nasce dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008 e riguarda **ogni datore di lavoro** i cui lavoratori possano essere esposti a rumore durante l’attività, senza soglie dimensionali di esenzione. La valutazione va inserita nel DVR e ripetuta con la periodicità indicata nelle FAQ.

## Metodo di misura

Le misure sono condotte secondo **UNI EN ISO 9612**, che prevede tre strategie alternative:

- **Misurazione basata sul compito** — l’attività del lavoratore è scomposta in compiti elementari, ciascuno misurato separatamente e ricomposto secondo i tempi effettivi.

- **Misurazione basata sulla mansione** — campionamento casuale entro un gruppo omogeneo di esposizione.

- **Misurazione sull’intera giornata** — registrazione continua del turno mediante dosimetro.

La scelta della strategia non è indifferente: determina il numero minimo di campioni e, di conseguenza, l’**incertezza estesa** associata al risultato. Una relazione che riporta un LEX,8h senza dichiarare strategia, numero di campioni e incertezza non è verificabile.

## Strumentazione

Le misure di esposizione professionale richiedono un **fonometro integratore di Classe 1** conforme a IEC 61672-1, con calibratore acustico di Classe 1 verificato prima e dopo ogni sessione. Lo scostamento di calibrazione ammesso fra inizio e fine sessione è di 0,5 dB: oltre tale valore la sessione va ripetuta.

La strumentazione è sottoposta a verifica periodica di taratura presso un **centro di taratura accreditato ACCREDIA (LAT)** secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il certificato di taratura in corso di validità è parte integrante della relazione: senza riferibilità metrologica, il dato di misura non è opponibile in sede di verifica ispettiva.

## Cosa succede al superamento dei valori

| Soglia superata | Obblighi che si attivano |
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| Valore inferiore di azione | Informazione e formazione specifica; DPI uditivi messi a disposizione; sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore e conferma del medico competente |
| Valore superiore di azione | Uso obbligatorio dei DPI; programma di misure tecniche e organizzative (art. 192); segnalazione, delimitazione e limitazione dell’accesso alle aree; sorveglianza sanitaria obbligatoria |
| Valore limite di esposizione | Azione immediata di riduzione sotto il limite; individuazione delle cause; modifica delle misure di protezione e prevenzione (art. 194) |

Il valore limite di esposizione si verifica **tenendo conto dell’attenuazione del DPI uditivo**; i valori di azione, invece, si confrontano con l’esposizione **senza** considerare il DPI. Confondere i due criteri è l’errore più frequente nelle relazioni tecniche e produce conclusioni non difendibili.

## Cosa consegna O2HP

Il fascicolo di valutazione comprende relazione tecnica, tabelle per gruppo omogeneo di esposizione, certificati di taratura, programma di riduzione e criteri di selezione dei DPI con verifica dell’attenuazione secondo i metodi ammessi (SNR, HML, ottava). Il materiale è predisposto per essere allegato al DVR senza rielaborazione.

## Dati di riferimento

**Valori di azione e valori limite**

| Parametro | Valore | Unità | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Valore inferiore di azione — LEX,8h | 80 | dB(A) | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II |
| Valore inferiore di azione — ppeak | 112 Pa (135) | dB(C) rif. 20 µPa | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II |
| Valore superiore di azione — LEX,8h | 85 | dB(A) | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II |
| Valore superiore di azione — ppeak | 140 Pa (137) | dB(C) rif. 20 µPa | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II |
| Valore limite di esposizione — LEX,8h | 87 | dB(A) | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II |
| Valore limite di esposizione — ppeak | 200 Pa (140) | dB(C) rif. 20 µPa | D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II |

## Domande frequenti

### Ogni quanto va aggiornata la valutazione del rischio rumore?

L'art. 181 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 fissa per gli agenti fisici un aggiornamento almeno quadriennale. L'aggiornamento è però immediatamente dovuto, a prescindere dalla scadenza, quando cambiano lavorazioni, macchine, layout o orari che modificano l'esposizione, e quando la sorveglianza sanitaria rileva un'anomalia negli esposti.

### Quando è obbligatorio effettuare misure fonometriche?

L'art. 190 comma 2 consente di non eseguire misure solo quando la valutazione documentata dimostra in modo attendibile, sulla base di dati di letteratura o banche dati riconosciute, che l'esposizione è inferiore al valore inferiore di azione. In tutti gli altri casi la misura strumentale è necessaria, e va condotta con fonometro di Classe 1 secondo le strategie della UNI EN ISO 9612.

### Il datore di lavoro può autocertificare l'assenza di rischio rumore?

No. L'autocertificazione della valutazione dei rischi è stata abrogata e la valutazione del rumore deve comunque essere documentata nel DVR con giustificazione tecnica. È ammesso non misurare, ma non è ammesso non valutare: occorre una motivazione tracciabile, riferita a dati attendibili e alle condizioni reali della lavorazione.

### Chi può firmare la valutazione del rischio rumore?

La valutazione dei rischi resta un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17). Le misure e l'elaborazione tecnica, quando richieste, devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato ai sensi dell'art. 181 comma 2, nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione.

## Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2008** — Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **D.Lgs. 81/2008 Titolo VIII Capo II** — D.Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore (artt. 187–198) — <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81>
- **Direttiva 2003/10/CE** — Direttiva 2003/10/CE — Prescrizioni minime di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32003L0010>
- **UNI EN ISO 9612** — UNI EN ISO 9612 — Acustica: determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro. Metodo tecnico progettuale
- **IEC 61672-1** — CEI EN 61672-1 (IEC 61672-1) — Elettroacustica: misuratori di livello sonoro. Specifiche

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Fonte: O2HP S.r.l., https://www.o2hp.it/servizi/valutazione-rischio-rumore. Contenuto tecnico redatto da professionisti abilitati.
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