Normativa nazionale
D.Lgs. 81/2008 Titolo IV Capo II
Definisce il lavoro in quota come attività con rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile (art. 107), impone la priorità delle protezioni collettive su quelle individuali (art. 111) ed elenca i componenti dei sistemi di protezione contro le cadute, compresi dispositivi di ancoraggio e linee vita (art. 115).
- Denominazione completa
- D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo II — Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105–156)
Dati identificativi
| Identificativo | D.Lgs. 81/2008, artt. 105-156 |
|---|---|
| Tipo | Decreto legislativo |
| Ordinamento | Italia |
Testo ufficiale
Servizi O2HP che applicano questo riferimento
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