Approfondimento tecnico

Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: cosa cambia nella formazione sulla sicurezza

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sostituisce con un testo unico i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, riordinando durate, contenuti minimi, modalità di erogazione e crediti formativi, e introducendo l'obbligo formativo per il datore di lavoro.

Aggiornato al · O2HP S.r.l.

Definizione
L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è l'atto che, in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, definisce in un testo unico la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Perché conta

Fino al 2025 la formazione sulla sicurezza era regolata da una stratificazione di accordi successivi, con sovrapposizioni e zone grigie sui crediti e sulle equivalenze. L’Accordo del 17 aprile 2025 ricompone la materia in un testo unico.

Le linee di intervento

  1. Testo unico — sostituzione degli accordi del 2011 (lavoratori, preposti, dirigenti), del 2012 (attrezzature) e del 2016 (riordino).
  2. Obbligo formativo del datore di lavoro — percorso dedicato, autonomo rispetto a quello di RSPP datore di lavoro.
  3. Crediti formativi ed equivalenze — criteri espliciti per il riconoscimento di percorsi già svolti.
  4. Modalità di erogazione — perimetro della formazione in videoconferenza sincrona e dell’e-learning, con i relativi requisiti tecnici e di tracciamento.
  5. Addestramento — separazione più netta fra formazione e addestramento e obbligo di tracciamento documentale di quest’ultimo.

Date da ricordare

Evento Data
Approvazione in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) 17 aprile 2025
Entrata in vigore 24 maggio 2025
Fine del periodo transitorio di 12 mesi 23 maggio 2026

La formazione a distanza

L’Accordo ammette la videoconferenza sincrona e l’e-learning solo per i moduli e le figure per cui è espressamente consentito, con requisiti tecnici e di tracciamento delle presenze. O2HP eroga formazione online quando l’Accordo lo permette; la parte pratica e l’addestramento restano in presenza.

Domande frequenti

La formazione già erogata prima dell'Accordo 2025 resta valida?

Sì. La formazione svolta secondo gli accordi previgenti resta valida e gli aggiornamenti successivi seguono il nuovo accordo. L'Accordo è in vigore dal 24 maggio 2025 e ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi, concluso il 23 maggio 2026, entro il quale completare gli adeguamenti richiesti, ad esempio le abilitazioni per le attrezzature non ancora conformi.

Quando si applica l'Accordo Stato-Regioni 2025?

L'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 è in vigore dal 24 maggio 2025. Il periodo transitorio di 12 mesi si è concluso il 23 maggio 2026: da quella data tutti i corsi devono essere progettati ed erogati secondo il nuovo accordo.

Il datore di lavoro ha ora un obbligo formativo proprio?

Sì. L'Accordo dà attuazione alla previsione introdotta nel D.Lgs. 81/2008 che estende l'obbligo di formazione al datore di lavoro in quanto tale, con un percorso dedicato e distinto da quello di RSPP datore di lavoro. È una delle novità con maggiore impatto organizzativo sulle PMI.

Riferimenti

  • D.Lgs. 81/2008 — Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro · scheda · fonte
  • Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 — Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — Accordo unico in materia di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro · scheda