Normativa nazionale

D.Lgs. 81/2008 Titolo X

Classifica gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio (art. 268, Allegato XLVI), impone la valutazione del rischio biologico (art. 271) anche per l'esposizione potenziale non deliberata (Allegato XLIV) e le misure di contenimento (Allegati XLVII e XLVIII).

Denominazione completa
D.Lgs. 81/2008, Titolo X — Esposizione ad agenti biologici (artt. 266–286)

Dati identificativi

D.Lgs. 81/2008 Titolo X — identificazione dell'atto
IdentificativoD.Lgs. 81/2008, artt. 266-286 e Allegati XLIV-XLVIII
TipoDecreto legislativo
OrdinamentoItalia

Testo ufficiale

Servizi O2HP che applicano questo riferimento

Questa scheda riporta gli estremi identificativi dell'atto e il suo ambito di applicazione ai fini dei servizi O2HP. Non sostituisce la consultazione del testo ufficiale vigente, il cui link è riportato sopra quando disponibile.