Normativa nazionale
D.Lgs. 81/2008 Titolo X
Classifica gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio (art. 268, Allegato XLVI), impone la valutazione del rischio biologico (art. 271) anche per l'esposizione potenziale non deliberata (Allegato XLIV) e le misure di contenimento (Allegati XLVII e XLVIII).
- Denominazione completa
- D.Lgs. 81/2008, Titolo X — Esposizione ad agenti biologici (artt. 266–286)
Dati identificativi
| Identificativo | D.Lgs. 81/2008, artt. 266-286 e Allegati XLIV-XLVIII |
|---|---|
| Tipo | Decreto legislativo |
| Ordinamento | Italia |
Testo ufficiale
Servizi O2HP che applicano questo riferimento
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